Commenti recenti

    Legal

    Privacy Policy

    Blog

    agosto 30, 2010

    I Comuni partecipano agli accertamenti

    L’art. 18, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge in data 30/07/2010, n. 122, ha modificato l’art. 44 del DPR n. 600/1973 e abrogato il successivo art. 45. Lo stesso art. 18 prevede che:
    a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio Tributario. A tal fine, il regolamento per l’istituzione del Consiglio Tributario è adottato dal Consiglio comunale entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge;
    b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già istituito il Consiglio Tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 per la successiva istituzione del Consiglio tributario. A questo fine, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del Consorzio, è adottata dai rispettivi Consigli Comunali per l’approvazione entro il termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della relativa disposizione. Per quanto si riferisce alla composizione del Consiglio Tributario l’art. 18 non fornisce alcun elemento, nel mentre, per quanto attiene ai compiti di tale figura, lo stesso art. 18 prevede:
    a) un riferimento generico in apertura del secondo comma: “ai fini della partecipazione di cui al comma 1 (attività di accertamento contributivo), consistente, tra l’altro, nella segnalazione all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all’ INPS di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi”;
    b) in occasione della loro prima seduta, i Consigli Tributari dovranno deliberare in ordine alle forme di collaborazione con l’Agenzia del Territorio ai fini dell’ attuazione del comma 12 dell’art. 19 (rif. a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’Agenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione  con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati).Nel caso in cui i Comuni non si siano già dotati di tale figura, dovranno provvedervi, con particolare riferimento alle suddette finalità e ad altre previste dall’ente, alle esigenze di un coordinamento organizzativo senza alcun nuovo o maggiore onere a carico dell’ente stesso, a prevedere una composizione nel rispetto dei principi sulla partecipazione, ecc.
    Per capire quale possa essere la ricaduta pratica di questa disposizione che, apparentemente, vorrebbe rendere più efficace l’azione fiscale dell’amministrazione sia comunale che statale, è necessario valutare la realtà esistente. In Italia, i Comuni con più di 5.000 abitanti sono circa 2.500. I Consigli Tributari esistenti sono composti da una cinquantina di persone (di nomina prevalentemente politica). In alcuni Comuni per gli appartenenti al Consiglio tributario è previsto un gettone di presenza ad ogni riunione pari a circa 35 euro e non è chiaro se, in base alla nuova normativa, tali compensi potranno essere conservati o estesi a tutti i nuovi consiglieri che dovranno essere nominati. L’ istituzione dei Consigli Tributari in tutti i Comuni che ne sono sprovvisti – cioè la quasi totalità – comporterebbe, quindi, la nomina di qualcosa come 40/50.000 consiglieri, (media di 19 componenti), la cui attività dovrebbe implicare l’esistenza di sedi, la disponibilità di servizi di segreteria, l’uso di computer e telefoni, cancelleria, nonché, forse, il riconoscimento di un gettone di presenza per ogni riunione. Ipotizzare per tutto questo una spesa valutabile  attorno ai 50 milioni di euro non sembra dunque esagerato. Il tutto sapendo – sulla base delle esperienze già consumate – che, inevitabilmente, l’azione dei Consigli finirebbe con l’intralciare, rallentare o addirittura ostacolare quella dell’Amministrazione Finanziaria.

    Share
    0

    Lascia un tuo commento