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    novembre 23, 2017

    Crisi da sovraindebitamento

    Per far fronte a situazioni di vita reale, di eccessivo indebitamento da parte di chi avendo perso il proprio lavoro, oppure vedendo la propria azienda andare in malora e non è stato più in grado di far fronte all’imponente mole di debiti accumulati, è stata varata la Legge 27/01/2012, n. 3 (c.d. Legge sul “sovraindebitamento” o “salva suicidi”), nonché la successiva Legge 17/12/2012, n. 221 di conversione del Decreto legge 18/10/2012, n. 179, le quali hanno segnato una importante tappa nel percorso di modernizzazione dell’ordinamento del diritto concorsuale che, in precedenza, non prevedeva invece nessuna regolamentazione della cosiddetta insolvenza civile.

    L’intento della nuova legge è quello di consentire a taluni soggetti non fallibili in gravi difficoltà economiche (come professionisti, pensionati, piccoli imprenditori o piccole società artigiane) di avviare una procedura presso il Tribunale competente (quello di residenza del debitore) volta a conseguire la liberazione integrale dai propri debiti (Equitalia/Agenzia Entrate, Istituti di credito e finanziarie), mediante un pagamento rateale concordato nonché con un forte stralcio dell’esposizione debitoria complessiva.
    Con tale legge si vuole evitare il ricorso a prestiti usurari e permettere inoltre al sovraindebitato di ripartire da zero, riacquistando un ruolo attivo nell’economia senza restare schiacciato dal carico dell’indebitamento preesistente.

    LEGGE N. 3/2012 SUL SOVRAINDEBITAMENTO – TRE POSSIBILI PROCEDURE
    1° – PIANO DEL CONSUMATORE:
    – solo per crediti estranei all’ attività professionale o imprenditoriale del sovraindebitato;
    – è sufficiente l’approvazione del Giudice anche senza il consenso dei creditori – il Giudice dovrà valutare se l’istante si è indebitato per sua colpa o incolpevolmente.
    2° – ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI: 
    – può essere presentato da enti e imprese non fallibili;
    – per l’approvazione occorre il voto favorevole da parte dei creditori che rappresentino il 60% di tutti i crediti del sovra-indebitato e la successiva omologazione da parte del Giudice.
    3° – LIQUIDAZIONE DEI BENI: 
    – il debitore (privato o soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il suo patrimonio per far fronte al pagamento dei suoi debiti che saranno venduti all’asta da un liquidatore nominato dal Tribunale.
    Lo studio analizza le posizioni di indebitamento ed offre soluzioni personalizzate.

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