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    gennaio 4, 2013

    Dal 7.12.2012 obbligo di annotazione sulla carta di circolazione degli utilizzatori abituali

    Dal 7 dicembre 2012, è previsto l’obbligo di indicare sulla carta di circolazione il nome del soggetto che effettivamente utilizza il mezzo a cui la stessa si riferisce. Questo è quanto previsto, in estrema sintesi, dal D.p.r n. 198 del 28 settembre 2012, pubblicato in gazzetta ufficiale del 22 novembre 2012, in materia “di variazione dell’intestatario della carta di circolazione, intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di targhe dei rimorchi”.
    L’obbligo in parola si prefigge l’obiettivo:
    – di rendere più semplice la notifica delle violazioni al codice della strada e, sebbene non abbia alcuna valenza tributaria;
    – di contrastare l’intestazione fittizia dei veicoli. Pertanto, a decorrere dal 7 dicembre, gli utilizzatori di tutti i veicoli dotati di targa avranno l’obbligo di aggiornare il libretto di circolazione tutte le volte in cui il veicolo sarà utilizzato per periodi superiore a trenta giorni da soggetti diversi dal proprietario.
    Restano esclusi i familiari, purché conviventi. La prescrizione si rivolge, oltre alle persone fisiche, anche ad enti e le società. Quest’ultimi dovranno, inoltre, attivarsi presso il Dipartimento per i trasporti, al fine di chiedere l’aggiornamento della carta di circolazione indicando la nuova denominazione, anche nel caso in cui la trasformazione societaria non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario. Peraltro, trattandosi di una norma attuativa delle disposizioni sulla carta di circolazione, in caso di omissione, è prevista una sanzione amministrativa con il pagamento di una somma da euro 653 a euro 3.267. Ancorché la norma sia entrata in vigore lo scorso 7 dicembre, per l’effettiva applicazione del dispositivo si devono comunque attendere ulteriori istruzioni operative, tanto con riferimento agli aspetti soggettivi, quanto con riferimento agli aspetti procedurali. Quanto appena esposto è stato, infatti, ribadito dal Ministero delle infrastrutture e Trasporti (Circolare Min. Infrastrutture e Trasporti 6.12.2012 n. 3369L’art. 94 comma 4 bis del codice della strada prevede determinati obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, laddove un soggetto diverso dall’intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, rinviando al regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada l’individuazione delle fattispecie ricadenti nelle nuova previsione legislativa.
    Con la circolare prot. n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12.8.2010 il ministero dell’Interno aveva specificato che:
    – nei predetti atti possono essere ricomprese tutte quelle situazioni in cui non è intervenuto di fatto un mutamento di proprietà o si prospetta un trasferimento che non potrà essere risolto entro il termine di 30 giorni (come per esempio, gli atti di successione fra eredi e le procedure fallimentari);
    – occorreva comunque attendere l’emanazione di un regolamento per individuare realmente il campo di applicazione.
    Al fine di consentire l’attuazione della predetta norma, si è resa necessaria una modifica del D.P.R. n. 495/1992, adottata con il D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, pubblicato sulla G. U. n. 273 del 22 novembre 2011, ed in vigore dal 7 dicembre 2012, che ha introdotto l’art. 247-bis, del codice della strada rubricato “Variazione dell’intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi “ il quale prevede, fra l’altro, che, a richiesta degli interessati, gli uffici del Dipartimento per i trasporti procedono all’aggiornamento della carta di circolazione dei mezzi di trasporto che siano nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori ai trenta giorni.
    Ad ogni modo, non si tratta di un passaggio di proprietà, tanto che l’operazione non va registrata al PRA (Pubblico registro automobilistico), ma solo alla Motorizzazione, che aggiornerà la carta di circolazione e l’Archivio nazionale veicoli.
    L’entrata in vigore del suddetto provvedimento è stata fissata al 7 dicembre 2012, ma per l’entrata
    a regime occorrerà aspettare l’attuazione del necessario sistema informatico. Questo è, in estrema sintesi, quanto chiarito dal Ministero dei Trasporti con la circolare del 6.12.2012 n. 33691.
    Veicoli e atti oggetto dell’obbligo di modifica dalla carta di circolazione
    L’operazione di annotare le generalità del soggetto che utilizza temporaneamente il veicolo per periodi superiori a 30 giorni sarà obbligatoria per gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (sono quindi esclusi i ciclomotori).
    Il nuovo adempimento si applica alle carte di circolazione dei predetti mezzi quando la disponibilità degli stessi è riconosciuta ad un soggetto (che non è anche l’intestatario), ma che comunque li utilizza in virtù di:
    – un contratto di comodato;
    – un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale;
    – contratti o atti unilaterali che determinino la disponibilità di un mezzo per oltre 30 giorni;
    – noleggio a lungo termine, inteso come locazione senza conducente .
    In particolare, si deve richiedere agli uffici della motorizzazione l’aggiornamento della carta di circolazione auto, sulla quale andranno annotati:
    – il nominativo del comodatario, qualora la disponibilità temporanea derivi da un contratto di comodato;
    – la scadenza del relativo contratto ovvero il nominativo dell’affidatario in caso di affidamento in custodia giudiziale.
    Così, allo stesso modo, deve essere richiesto l’aggiornamento della carta di circolazione auto, per i veicoli che sono in disponibilità di soggetto diverso dall’intestatario, per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali,.
    La nuova regolamentazione riguarda anche tutti i veicoli intestati a soggetti incapaci: in questo caso l’annotazione dovrà essere effettuata nei confronti del genitore esercente la potestà in caso di mezzo intestato a minore, mentre al tutore nel caso di interdetti o inabilitati.
    Per la locazione senza conducente, invece, sarà sufficiente il semplice aggiornamento del CED, fermo restando che il locatorio sarà comunque tenuto a conservare durante la guida la fotocopia autenticata della carta di circolazione e la ricevuta dell’avvenuto aggiornamento.
    Ad ogni modo, per attenuare l’onere burocratico in capo ai cittadini, nel caso di comodato, sono esentati dall’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi.
    Adempimenti in capo al proprietario persona fisica e società o ente
    In caso di variazione formale dell’intestatario della carta di circolazione e nelle ipotesi di disponibilità di veicolo, per più di trenta giorni, da parte di un soggetto diverso dall’intestatario, gli interessati dovranno informare entro trenta giorni, il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici che provvederà:
    – all’annotazione sulla carta di circolazione delle generalità dell’utilizzatore;
    – alla registrazione e all’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli, tenuto presso il Dipartimento per i trasporti terresti,
    Nell’archivio nazionale per ogni veicolo vengono indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all’emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto.
    L’adempimento appena commentato dovrà essere effettuato anche dalle imprese posto che, nella generalità dei casi, le auto sono date in uso ai dipendenti in forza di un contratto di comodato, mentre il soggetto intestatario del veicolo rimane comunque sempre l’impresa. Dovranno, quindi, essere aggiornati i libretti di circolazione di queste autovetture aziendali.
    Esistono poi i veicoli aziendali “esclusivi”, quelli cioè non dati in uso promiscuo ad amministratori o dipendenti, rispetto ai quali sarebbe opportuno chiarire il concetto di disponibilità, precisando, ad esempio, se si debba aggiornare il libretto dell’autocarro che usano a turno gli operai addetti alla manutenzione, ovviamente solo nell’orario di lavoro.
    Peraltro, sempre in capo alle imprese, è previsto l’obbligo di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione in caso di variazione della denominazione dell’ente intestatario dei mezzi per effetto di operazioni straordinarie di trasformazione o di fusione societaria, anche nel caso in cui la trasformazione o la fusione societaria non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario.
    Regime sanzionatorio
    Chi omette l’aggiornamento della carta di circolazione – ai sensi del comma 4 bis del nuovo art. 252 CDS – è soggetto alle seguenti ammende:
    – sanzione amministrativa pecuniaria da euro 669 ad euro 3.345;
    – ritiro immediato della carta di circolazione per il successivo aggiornamento.
    Sul punto, si osserva che, sebbene l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione sia in vigore dal 7 dicembre 2012, non potranno comunque scattare le anzidette sanzioni: la motorizzazione civile non ha, infatti, ancora avviato le necessarie procedure informatiche per l’aggiornamento dei sistemi.
    Quanto appena osservato è stato ribadito dal ministero dei trasporti con circolare 33691 del 6 dicembre 2012 secondo il quale “…le procedure informatiche necessarie al fine della concreta applicazione della nuova disciplina sono in corso di realizzazione e pertanto, al momento, non si rende possibile dar corso agli aggiornamenti dei dati d’archivio e dei documenti di circolazione dei veicoli in disponibilità di soggetti diversi dai relativi intestatari, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni previste dall’art. 94 c.d.s. in relazione alle fattispecie per le quali trova applicazione il richiamato comma 4-bis.
    Non appena sarà effettuata la messa in esercizio delle predette procedure informatiche, sarà cura di questa Direzione Generale darne tempestiva notizia con apposita circolare”.

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