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    agosto 27, 2010

    Novità SCIA – Primi commenti alla norma

    Con la pubblicazione della Circolare n. 3637/C del 10 agosto 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico, fornisce le prime indicazioni per l’applicazione del regime SCIA all’esercizio delle attività di:
    1) impiantistica, autoriparazione, pulizia e facchinaggio;
    2) intermediazione commerciale, di affari, di agente e rappresentante di commercio, di mediatore marittimo e spedizioniere;
    3) vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.
    Le indicazioni fornite da questa nuova circolare determinano un adeguamento dei chiarimenti applicativi forniti con le precedenti circolari n. 3625/C del 17 luglio 2009 e n. 3635/C del 6 maggio 2010.
    Per le attività indicate al n. 1), la SCIA potrà essere presentata contestualmente alla Comunicazione Unica (con modulistica predisposta dalla CCIAA) e determinerà l’iscrizione nel Registro delle imprese entro il termine previsto dall’art. 11, comma 8, del D.P.R. n. 581/1995 (10 giorni dalla data di protocollazione della domanda; 5 giorni se la domanda e’ presentata su supporto informatico). La Circolare, inoltre, sottolinea che tutte le verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti e  dei presupposti richiesti , vengano espletate nel termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della SCIA. Nel caso vengano adottati provvedimenti di inibizione dell’attività, questi determineranno l’iscrizione d’ufficio (REA) della cessazione dell’attività illegittimamente svolta dell’impresa. Ciò determinerà, alla luce delle novità recate dalla procedura della Comunicazione unica per la nascita dell’impresa, il permanere dell’iscrizione delle imprese in questione, comprese quelle individuali (ove l’attività regolamentata sia l’unica svolta), nel Registro delle imprese, con la possibilità, successivamente, di avviare nuovamente l’attività in questione, una volta che tutti i requisiti ed i presupposti di legge siano rispettati.
    Anche per le attività di cui al n. 2), la SCIA andrà presentata alla CCIAA della provincia presso la quale si intende iniziare lo svolgimento dell’attività e determinerà la loro iscrizione al ruolo/elenco corrispondente.
    In merito alle attività di cui al n. 3) la circolare elenca le attività di commercio disciplinate dal D.Lgs. n.59/2010 che, a seguito della riformulazione dell’art.19 della legge n. 241/1990, sono ora soggette alla SCIA. Si tratta:
    – del trasferimento di sede e del trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
    – dell’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del c. 6 dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287;
    – dell’avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da circoli privati;
    – dell’avvio dell’attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e non alimentare nelle strutture di vendita denominate esercizi di vicinato, nonché le attività effettuate mediante le forme speciali di vendita (Spacci interni – Apparecchi automatici – Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione – Vendita presso il domicilio dei consumatori).
    Dal contenuto della disposizione dettata al c.1 del nuovo art. 19 risulta evidente l’inammissibilità dell’istituto della SCIA nei casi in cui, ai fini dell’avvio di un’attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione (è il caso delle attività di: apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; avvio delle attività di vendita sulle aree pubbliche; avvio dell’attività nelle strutture di vendita denominate medie strutture, grandi strutture e centri commerciali).

    Per approfondimenti si rinvia alla circolare ministeriale:
    Ministero dello Sviluppo Economico – Circ.n. 3637/C del 10 agosto 2010, Prot. 105485

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