Commenti recenti

    Legal

    Privacy Policy

    Blog

    marzo 9, 2012

    Modelli 730 – Novità 2012

    Le novità del modello 730/2012

    Figlie delle ultime manovre economiche, come la manovra di ferragosto, la legge di stabilità ed il decreto “Salva Italia”, sono diverse le novità fiscali che trovano posto nel modello 730 del 2012.

    Prima fra tutte, l’introduzione della cedolare secca (imposta sostitutiva del 21 per cento o del 19 per cento) sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati sull’intero territorio nazionale. È stato ridisegnato il nuovo quadro B con l’introduzione di apposite colonne per indicare i dati dei contratti di locazione con cedolare secca (ne abbiamo parlato in questo articolo).Una delle più importanti novità introdotta nel 2011 è l’eliminazione dell’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, nel caso in cui il contribuente intende beneficiare della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia.

    Dato che l’articolo 7, co2, lett. q del D.L. n.70 del 13 maggio 2011 (cosiddetto “decreto sviluppo”) prevede che i dati debbano essere indicati nella dichiarazione dei redditi, il modello 730/2012 ha previsto un apposito restyling per tener conto di questa novità.La Sezione III (Detrazione d’imposta) del modello 730/2012 viene suddivisa in due sottosezioni. La sezione III/A che corrisponde alla vecchia Sezione III del modello 730 dell’anno precedente, nella quale vanno indicati i dati utili ai fini del calcolo della detrazione; e la Sezione III/B nella quale vanno indicati i dati catastali identificatvi dell’immobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

    Anche la nuova imposta municipale propria (cosiddetta IMU), introdotta dall’art. 13 del D.Lgs. n. 201/2011, trova posto nel nuovo modello 730/2012.
    La nuova imposta trova la sua collocazione nel Quadro I – IMU del modello 730/2012 (ex Quadro I – ICI): in sintesi, cambia il nome, ma non la sostanza  dato che il nuovo quadro svolge sempre la stessa funzione del precedente e cioè permettere al contribuente di utilizzare l’eventuale credito derivante dal modello di dichiarazione 730/2012 per il pagamento dell’IMU dovuta per l’anno 2012 mediante compensazione nel modello F24.

    L’introduzione a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui, a decorrere dall’anno 2011 del contributo di solidarietà (art. 2, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011), nella misura del 3 per cento da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo, ha risvolti nel modello 730/2012 con l’inserimento della nuova sezione VI e dei nuovi righi 83, 84 e 85 nel Mod. 730-3 dove vanno inseriti la base imponibile, il contributo dovuto e quello trattenuto dal sostituto d’imposta e dei righi 102 e 122 dove va indicato l’importo del contributo da trattenere a cura del sostituto d’imposta per il dichiarante e per il coniuge.

    Nel rigo C5 trova posto l’agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento di produttività, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, pari al 10%, nel limite di 6.000 euro lordi.
    Sono interessati dalla norma i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2011 hanno percepito compensi per incrementi della produttività ed il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva (10%), entro i limiti di 6.000 euro oppure ha assoggettato gli stessi a tassazione ordinaria.

    La proroga della detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (art. 4, c. 3 del D.L. 185/2008 modificato dall’art. 1 comma 47 della L. n. 220/2010), determinata dal sostituto d’imposta entro il limite di 141,90 euro trova posto nel rigo 14 del modello 730/2012.
    L’agevolazione spetta ai lavoratori che nell’anno 2010 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro.

    Trova spazio nei righi da E61 a E63 la proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico. Per le spese sostenute nel 2011 la detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo, mentre per le spese sostenute a partire dal 2009 la detrazione è ripartita in cinque rate annuali.
    Le spese sostenute nel 2008 continuano a essere quelle scelte da tre a dieci, salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate (cinque).

    Per ulteriori novità scrivi allo Staff dello Studio

    Share
    0

    Lascia un tuo commento