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    settembre 30, 2010

    Mediazione delle controversie civili e commerciali – D.lgs. 28/2010

    Il 20 marzo sono entrate in vigore le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 4 Marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione. L’intento del legislatore è quello di deflazionare il sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo.  Si tratta di una novità che, a regime, è destinata a modificare la mappatura del processo civile. E’ definita mediazione l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti – sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (c.d. mediazione compositiva) – sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia (c.d. mediazione propositiva).Per arrivare a ciò, vi è il supporto degli organismi, ovvero enti pubblici o privati, abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (senza l’autorità per imporre una soluzione), iscritti in un registro istituito con decreto del Ministro della Giustizia.L’avvio di una procedura di mediazione può avvenire:
    – su richiesta di una parte, in ogni momento, depositando una domanda di mediazione presso un organismo accreditato per la conciliazione di una controversia civile e commerciale, anche a causa pendente;
    – oppure su invito del giudice alle parti. Dalla mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo della controparte, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizi, ai sensi dell’articolo 116 del cpc.
    Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a rivolgersi ad un organismo di mediazione.
    Obbligo di informazione per l’avvocato. All’atto del conferimento dell’incarico, e non più durante il primo incontro, l’avvocato è tenuto ad informare per iscritto l’assistito della possibilità di avvalersi della procedura di mediazione. In caso di violazione il contratto è annullabile.
    Le disposizioni introdotte dal decreto, con il fine dichiarato di rafforzare la mediazione come strumento necessario per la diminuzione del carico di controversie gravanti sul sistema giustizia in Italia, “tradiscono” di fatto il crescente riconoscimento del valore aggiunto che l’istituto della mediazione sta ottenendo sia negli ambienti giuridici che tra gli operatori del mercato. E’ indubbio, infatti, che la mediazione così come riformata dal decreto, finisce per coinvolgere tutti i più importanti aspetti della vita quotidiana interessando le materie più diverse. Al riguardo, occorre sottolineare, come il tentativo di mediazione presso gli organismi accreditati, costituisce infatti condizione di procedibilità nelle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo idoneo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
    Tra le novità più rilevanti, sono senz’altro da segnalare, l’introduzione di incentivi fiscali come l’esenzione dall’imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie e natura per tutti gli atti, documenti e provvedimenti; dall’ imposta di registro del verbale d’accordo per il valore di 50.000 euro e di un credito di imposta alle parti che corrispondono l’indennità prevista fino a concorrenza di 500 euro. Ma c’è di più. Le conseguenze in sede giudiziale per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, l’eventuale proposta del mediatore in caso di insuccesso e l’impatto di quest’ultima sulle spese processuali, nonché il valore attribuito dalla normativa al verbale d’accordo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, sono tutte novità rivoluzionarie per l’istituto della mediazione.
    Un ruolo di primordine è altresì assegnato agli organismi di mediazione e, di conseguenza, ai mediatori. Si prescrive infatti che le procedure di mediazione possano essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti ad un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia e che i mediatori, iscritti alla liste degli organismi accreditati al registro, abbiano frequentato e superato un apposito percorso formativo erogato da enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia. A ben vedere appare inconfutabile lo sforzo del legislatore delegato nell’offrire tutti i mezzi necessari per rafforzare la giustizia alternativa e rendere accessibile a tutti uno strumento rapido, economico ed efficace come la mediazione.  Questo strumento destinato a mutare radicalmente l’assetto giuridico italiano deve andare avanti, evolversi, attecchire nella mente di tutti e trovare la propria realizzazione massima nelle forme in cui è stata emanata, il cui utilizzo risulta ormai indispensabile.

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