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    gennaio 10, 2011

    Bonus Fiscale – Istanza in autotutela sgravio sanzione

    Sono centinaia i pensionati che, in questi giorni, stanno ricevendo dall’Agenzia delle Entrate una comunicazione di rettifica e richiesta di restituzione del Bonus Fiscale erogato nel 2007 con le relative sanzioni ed interessi, da versare entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Questo in seguito ai controlli effettuati dall’Agenzia sulle erogazioni avvenute in automatico, che si sono rivelate in molti casi non spettanti e che, di conseguenza, comportano l’esclusione dal beneficio e la conseguente richiesta di restituzione dell’importo percepito, che può variare in base a diversi parametri. I contribuenti che hanno ricevuto la richiesta di restituzione del Bonus, da parte dell’Agenzia delle Entrate devono verificare se, a suo tempo, hanno già provveduto alla restituzione tramite versamento diretto (F24 o utilizzando i modelli 730/2008 e Mod.Unico PF/2008 ) e presentare la documentazione all’Agenzia delle Entrate per ottenere l’annullamento della sanzione. I contribuenti che, invece, non avevano diritto al Bonus possono, sempre entro 30 giorni, presentare un’istanza di autotutela parziale e procedere al pagamento delle somme dovute con l’annullamento della sanzione dei 30 euro. I cittadini che, invece, hanno già versato interamente le somme richieste possono presentare istanza di rimborso dei 30 euro della sanzione. L’esclusione dal beneficio e la conseguente richiesta di restituzione dell’importo percepito sono dovute alla mancanza di uno dei requisiti previsti dalla norma. Si ricorda, infatti, che la misura di sostegno non spettava a coloro che nell’anno 2006 risultavano fiscalmente a carico di altri soggetti. La norma prevedeva in generale l’attribuzione del Bonus in via automatica da parte dei sostituti d’imposta, salvo espressa rinuncia del beneficiario e l’eventuale restituzione non spettante tramite dichiarazione dei redditi. La vicenda inizia a ridosso del Natale 2007 quando il governo, con il decreto 159 a firma dell’allora ministro all’Economia Tommaso Padoa Schioppa, decide di erogare un bonus fiscale a sostegno dei contribuenti a basso reddito, i cosiddetti “incapienti”: pensionati ma anche lavoratori dipendenti, co.co.co., co.co.pro. e lavoratori autonomi con un’imposta netta pari a zero nel 2006. Detto, fatto: il bonus destinato alle fasce più deboli ammonta a 150 euro e viene pagato principalmente dai sostituti di imposta. I pensionati lo ricevono d’ufficio, attraverso l’Inps, già nella rata di dicembre, un piccolo “dono”, comunque apprezzato e sicuramente già speso. Tre anni dopo, però, il dietrofont: lo Stato rivuole indietro quel bonus e, così almeno si legge nelle lettere, con l’aggiunta della sanzione e degli interessi. Il motivo? Diversi beneficiari, anche se l’Agenzia delle Entrate non sa attualmente fornire il numero preciso «comunque molto ridotto», sono risultati al successivo controllo «fiscalmente a carico di altro contribuente» nell’anno d’imposta 2006. Come tali, legge alla mano, non avevano diritto a percepire il bonus. Lo studio mette a disposizione un fac-simile di richiesta in autotutela di annullamento della sanzione.

    Istanza in autotutela parziale Bonus Fiscale.pdf

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