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    luglio 27, 2011

    Da luglio 2011 cambia ancora il ravvedimento operoso

    Il DL 98/2011, convertito in Legge 111/2011, introduce una nuova modalità di ravvedimento nel caso il contribuente che non abbia pagato le imposte provveda a farlo entro pochi giorni dalla scadenza originaria del debito.

    Il ravvedimento “sprint” può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, il ravvedimento “breve” o “mensile” può essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza; il ravvedimento “lungo” o “annuale” può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione.

    Si tratta di una terza via che potrà essere utilizzata per sanare pagamenti entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, che va ad aggiungersi ai già esistenti “ravvedimento breve” e “ravvedimento lungo” e che consentirà di pagare sanzioni più leggere nell’ordine dello 0,2% per ogni giorno di ritardo. Si riporta la normativa in materia di ritardati od omessi versamenti.

    L’art. 13, co. 1, del D.Lgs. 471/97, prevede che “chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.

    L’art. 13, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 472/97 stabilisce invece che “la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

    a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

    b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore”.

    La manovra correttiva è intervenuta sul 1° comma dell’art.13 del D.Lgs. 471/97 e, nell’intento di raggiungere la finalità di coordinare l’entità delle sanzioni al ritardo dei versamenti, ha soppresso l’espressione “Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria”, estendendo a tutti i versamenti tributari il ravvedimento “sprint” che prima era concesso solo per gli omessi versamenti di tributi che erano oggetto di garanzia a favore dell’Erario.

    La norma infatti prevede che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30%, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. In pratica il 3% di sanzione del cosiddetto “ravvedimento breve” si riduce ulteriormente a un importo pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza originaria del debito d’imposta. Si tratta di una generale riduzione della sanzione riservata al contribuente che si dimentica di pagare le imposte ma che rimedia con pochi giorni di ritardo; una misura che ovviamente cresce con il passare dei giorni sino ad arrivare al limite massimo del quindicesimo giorno, quando lascia il posto al ravvedimento breve.

    Quella introdotta è una novità nella normativa del ravvedimento operoso che risponde alla finalità di rendere l’impianto sanzionatorio più graduale, rafforzando l’aderenza della sanzione stessa alla gravità dell’adempimento. Un esempio esplicativo potrà chiarire meglio la portata del nuovo provvedimento.

    Si consideri un contribuente che non abbia pagato l’IVA relativa al mese di giugno 2011 di euro 1.000, in scadenza il 18 luglio 2011 e che lo faccia il 27 luglio 2011, con un ritardo di nove giorni rispetto all’ordinaria scadenza. La sanzione prevista col “ravvedimento sprint” sarebbe quella dello 0,2% per ogni giorno di ritardo: in totale 1,80%. Nel mod. F24 il contribuente dovrà indicare:

    1. l’importo di 3.000 euro con il codice tributo 6006, per il versamento dell’IVA;
    2. l’importo di 54 euro con il codice tributo 8904 per la sanzione dell’1,80% sui nove giorni di ritardo;
    3. l’importo di 1,11 euro di interessi legali per gli otto giorni, calcolati con il tasso annuo dell’1,5%, con il codice 1991 “interessi sul ravvedimento – IVA”. L’importo totale dovuto sarà pari ad euro 3.055,11.

    A mio avviso il ravvedimento su un ritardo di 14 giorni non è conveniente, posto che la sanzione relativa a 14 giorni è pari al 2,80%, rispetto al 3% se il ritardo non supera i 30 giorni.

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