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    novembre 6, 2010

    Credito di imposta revocato in caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori

    La Corte di Cassazione ha stabilito, con sentenza n. 21698 del 22/10/2010, che il credito di imposta per l’occupazione può essere revocato se viene accertato il mancato adeguamento alle norme  in materia di sicurezza e salute sul lavoro. La sentenza riguarda uno studio legale a cui sono state revocate le agevolazioni in materia di crediti d’imposta per l’incremento dell’occupazione in quanto, sulla base di una verifica operata dalla Guardia di Finanza sulla dichiarazione del contribuente, questi non era stato in grado di presentare regolare documentazione riguardo l’osservanza della normativa in materia di SSL. In particolare lo studio non è stato in grado di produrre l’autocertificazione con cui il datore di lavoro dichiara “ l’avvenuta valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati” (art. 4, comma 11, D. Lgs 626/1994). La Cassazione, nella sentenza, sostiene che lo studio legale non ha rispettato l’ art. 7, comma 5, L. 388/2000;  si riporta un breve passo La legge. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, comma 5, dispone (per quanto interessa) che “il credito  d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che… d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro”. Lo studio legale ha fatto opposizione, sostenendo, che la mancanza dell’autocertificazione era una mera violazione formale e che alla Guardia di Finanza non competeva l’accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La Cassazione ha respinto il ricorso dello studio legale (così come dalla Commissione Tributaria Provinciale  e Regionale) confermando che l’inottemperanza della regolarità in materia di salute e sicurezza sul lavoro costituisce una condizione normativa di revoca del credito d’imposta, anche nel caso della mancata autocertificazione. Ha altresì confermato la regolarità della verifica operata della Guardia di Finanzia sostenendo che ha il potere di controllare sia la dichiarazione dei redditi del contribuente sia la normativa in merito all’utilizzo di agevolazioni che implicano eventuali crediti d’imposta. Questa sentenza mette in luce ancora una volta come il legislatore abbia messo al primo posto la sicurezza dei lavoratori. Le agevolazioni fiscali competono a quelle imprese che rispettano in modo rigoroso le normative relative alla salute e sicurezza dei lavoratori.

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